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O.P.C.M. 10/09/2004 n. 3375

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 settembre 2004

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3375).

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

-Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

-Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

- Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

- Vista la legge regionale Siciliana del 26 marzo 2002, n. 2, recante «Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002»;

-Visto, in particolare, l'art. 40 della predetta legge regionale, che demanda ai prefetti territorialmente competenti la realizzazione, con i poteri di cui all'art. 14 della legge n. 225/1992, di basi eliportuali che consentano l'atterraggio ed il decollo di mezzi di soccorso nelle isole Minori ove non sia possibile il decollo e l'atterraggio di mezzi aerei;

-Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3366 del 29 luglio 2004, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate alla realizzazione di elisuperfici di emergenza per l'atterraggio ed il decollo di mezzi di soccorso nel territorio delle isole di Favignana, Levanzo e Marettimo, in provincia di Trapani»;

-Vista la nota del 30 luglio 2004 del Comando operativo di vertice interforze, con la quale, in relazione alla realizzazione delle elisuperfici di emergenza nell'isole Egadi da parte del Genio guastatori di Palermo, ha rappresentato la necessità di implementare le risorse finanziarie previste nell'ordinanza di protezione civile n. 3366 del 2004;

-Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 2003 e la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2003, n. 3275, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dall'attuale situazione internazionale"», cosi' come modificata ed integrata dalla successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003, n. 3282;

-Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3285 del 30 aprile 2003, recante «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dalla attuale situazione internazionale" », che all'art. 1, comma 2, lettera d) prevede la realizzazione urgente, O. 10-09-2004 N. 3375 – Disposizioni urgenti di Protezione Civile. presso gli aeroporti e le altre strutture di transito, di opere destinate a percorsi speciali presso cui far affluire passeggeri, bagagli e merci provenienti da zone a rischio;

- Considerato che nell'aeroporto di Milano Malpensa è necessario creare un ampliamento del canale sanitario al fine di evitare situazioni di criticità, come quelle già verificatesi agli inizi del 2004 con la SARS, per l'elevato numero di passeggeri da sottoporre al controllo;

- Considerato, altresi', che il progetto relativo all'ampliamento del canale sanitario dell'aeroporto di Milano Malpensa, predisposto in attuazione delle «linee guida per la realizzazione e utilizzo di un canale aeroportuale» approvate in data 5 febbraio 2004 dal Gruppo permanente per la valutazione del rischio ed il controllo della SARS, è stato approvato da parte della III sezione del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 7 luglio 2004;

- Considerato, inoltre, che è necessario porre in essere interventi urgenti indispensabili al superamento della situazione di criticità sulla base di quanto rappresentato dal Ministero della salute con la nota del 12 luglio 2004;

-Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso;

- Visto l'art. 20-bis del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», con il quale, gli stati d'emergenza concernente gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2005;

-Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002, n. 3279 del 10 aprile 2003 e n. 3300 dell'11 luglio 2003, concernente: «Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Campobasso»;

-Ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni alle summenzionate ordinanze di protezione civile, al fine di assicurare l'indispensabile urgenza e continuità agli interventi di ricostruzione per il comune di San Giuliano di Puglia;

-Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2002, recante la dichiarazione di «grande evento"» per il semestre di presidenza italiana della Unione europea;

-Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 agosto 2002, recante modificazioni ed integrazioni concernenti la dichiarazione di «grande evento"» per il semestre di presidenza italiana della Unione europea adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2002;

-Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 luglio 2004, con il quale è stata prorogata, fino al 31 dicembre 2004, la dichiarazione di «grande evento»" del semestre di presidenza italiana dell'Unione europea;

-Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3199 del 24 aprile 2002, n. 3247 del 30 ottobre 2002, n. 3283 del 18 aprile 2003 e n. 3313 del 12 settembre 2003;

-Considerato che il giorno 29 ottobre 2004, nella città di Roma, si celebrerà la cerimonia della ratifica della Costituzione europea da parte dei Paesi partecipanti;

- Ravvisata la necessità di disporre misure di carattere straordinario ed urgente finalizzate a garantire il regolare svolgimento della manifestazione in condizioni di massima sicurezza;

-Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3283 del 18 aprile 2003, recante: «Ulteriori disposizioni per la celebrazione del semestre di presidenza italiana della Unione europea»;

-Vista la nota n. 3129 del 7 maggio 2004 del Dipartimento lavori pubblici ed acque della regione Calabria;

- Vista la nota n. 3441 del 28 maggio 2004 del sindaco del comune di Mormanno in provincia di Cosenza;

- Vista l'ordinanza di protezione civile n. 2847 del 17 settembre 1998, recante: «Interventi urgenti per fronteggiare i danni conseguenti l'evento sismico che il 9 settembre 1998 ha colpito il territorio delle province di Potenza e Cosenza»;

-Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 2003, recante: «Proroga dello stato di emergenza rispettivamente nel territorio del comune di Lipari e nelle aree marine interessate, nonchè nel territorio delle isole Eolie, nelle aree marine e nelle fasce costiere interessate dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli»;

- Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3225 del 2 luglio 2002, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale afflusso turistico nelle isole del comune di Lipari»;

- Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3266 del 7 marzo 2003, recante: «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni verificatisi nel territorio delle isole Eolie, derivanti dagli effetti indotti dai O. 10-09-2004 N. 3375 – Disposizioni urgenti di Protezione Civile. fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli, ed altre disposizioni di protezione civile»;

-Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

-Considerato che è stato rinvenuto un ordigno bellico inesploso nel territorio del comune di Orvieto, località Tordimonte;

- Ravvisata la necessità di provvedere all'adozione di tutte le iniziative di carattere straordinario ed urgente finalizzate alla rimozione della situazione di pericolo derivante dalla presenza del summenzionato ordigno nel territorio della provincia di Terni;

- Viste le note del prefetto di Terni del 20, 25 e 30 agosto 2004 e dell'8 settembre 2004, con le quali è stata rappresentata l'esigenza di provvedere alle operazioni di brillamento dell'ordigno bellico;

-Vista la nota del 19 febbraio 2003, con la quale il sindaco del comune di Lucca ha segnalato talune situazioni di rischio che potrebbero creare situazioni di pericolo ad alcune abitazioni insistenti ai piedi della Rocca del Castello di Nozzano interessato da una serie di dissesti idrogeologici, nonchè la successiva nota del 5 luglio 2004, con la quale, in relazione al grave dissesto sopra citato ha trasmesso il decreto di approvazione del progetto per la messa in sicurezza del Castello;

- Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati dai tecnici del Dipartimento della protezione civile nel territorio interessato dal sopra descritto dissesto;

- Ravvisata, quindi, la necessità di adottare ogni iniziativa utile finalizzata ad evitare ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose, ricorrendo nella fattispecie i presupposti di cui all'art. 5, comma 3, della citata legge n. 225/1992;

- Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone

Art. 1.

1. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3366 del 29 luglio 2004, l'importo di Euro 90.000,00 è sostituito con l'importo di Euro 180.000,00.

Art. 2.

1. Nell'ambito della situazione emergenziale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2003, citato in premessa ed alla successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2003, n. 3285, concernente «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dall'attuale situazione internazionale», il presidente della società SEA dell'aeroporto di Milano Malpensa, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato, è autorizzato, in relazione al ricorrente contesto di somma urgenza, a porre in essere, con oneri a proprio carico, tutte le iniziative finalizzate all'adeguamento ed all'ampliamento del canale sanitario esistente, anche provvedendo, ove ritenuto assolutamente necessario, in deroga agli articoli 20 e 24 della legge n. 109 dell'11 febbraio 1994 e, comunque, nel rispetto dell'art. 7, lettera c) della direttiva comunitaria n. 93/37.

2. La SEA provvede alla necessaria manutenzione periodica dei locali e degli impianti del canale sanitario, anche nei periodi di non operatività del medesimo.

3. L'Ufficio di sanità marittima, aerea e di confine di Milano, in raccordo con la competente direzione generale del Ministero della salute, sovrintende alla realizzazione dell'opera per quanto riguarda gli aspetti sanitari, verificando la conformità dei lavori alla normativa sanitaria vigente, nonchè la congruità degli stessi al progetto approvato dal Consiglio superiore della sanità il 7 luglio 2004.

Art. 3. 1. Relativamente alla realizzazione degli interventi e delle opere di ricostruzione, anche infrastrutturali, per il comune di San Giuliano, l'ing. Claudio Rinaldi assume la qualità di soggetto attuatore previsto dall'ordinanza di protezione civile n. 3279/2003, e successive modifiche ed integrazioni, subentrando al provveditore regionale alle opere pubbliche del Molise - Direttore del SIIT Campania-Molise.

Art. 4.

1. Per garantire il pieno assolvimento dei compiti del Capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato nello svolgimento delle attività relative alla cerimonia della ratifica della Costituzione europea da parte dei Paesi partecipanti, si applicano, fino al 31 ottobre 2004, gli

articoli 1, commi 2, 3 e 5; 2, comma 7; 4, commi 1, 2, 3 e 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3313/2003, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè le disposizioni previste dal comma 1 dell'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3315 del 2 ottobre 2003.

 

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